14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10971 del 10 dicembre 1996
Testo massima n. 1
Nell’esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, l’offerta con «aumento di sesto» di cui all’art. 584 c.p.c. non può essere formulata con espressa clausola di revocabilità, sebbene non sia prevista un’esplicita sanzione di nullità al riguardo, in quanto l’irrevocabilità è un requisito indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell’atto, consistente nella possibilità di procedere all’aggiudicazione a un prezzo superiore a quello offerto dall’aggiudicatario provvisorio e, dunque, più vicino a quello realizzabile in una libera contrattazione. L’indicata clausola, non costituendo una parte dell’offerta indipendente dalle altre, ma attenendo all’essenza stessa di essa, non consente l’applicazione del principio di conservazione dell’atto parzialmente nullo [ attuato in campo processuale dall’art. 159, secondo comma, c.p.c. ] e determina la nullità dell’offerta [ e non solo di detta clausola ].
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