Avvocato.it

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8181 del 28 luglio 1999

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8181 del 28 luglio 1999

Testo massima n. 1

In tema di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, la formulazione di offerte con aumento di sesto successivamente all’incanto rappresenta non già il proseguimento di questo, ma una nuova fase del procedimento di vendita, con necessaria effettuazione di nuova verifica della legittimazione a partecipare alla gara, della quale non può ritenersi privato l’aggiudicatario provvisorio che, dopo aver provveduto a corrispondere tempestivamente, ossia nel termine, indicato dall’art. 88 del D.P.R. n. 602 del 1973, di tre giorni dalla vendita, il prezzo di aggiudicazione, abbia successivamente ritirato le somme versate [ cauzione, spese e prezzo di aggiudicazione ].

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze