14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 578 del 13 gennaio 2005
Testo massima n. 1
In tema di espropriazione immobiliare, l’offerta alla gara, conseguente all’aumento di sesto ai sensi dell’art. 584 c.p.c., può essere dall’aggiudicatario provvisorio effettuata anche a mezzo di mandatario munito di procura speciale, in quanto il richiamo agli artt. 571 e 573 contenuto nell’art. 584 c.p.c. non comporta l’integrale applicabilità, nella fase del rincaro, sia delle dette norme richiamate — dovendo in particolare il richiamo all’art. 571 considerarsi limitato alle modalità di presentazione delle offerte — sia «a fortiori» della [ intera ] disciplina della vendita senza incanto, essendovi una logica progressione dalla vendita senza incanto a quella con incanto che legittima il passaggio dalla prima alla seconda ma non anche viceversa, nè trovando fondamento che l’aggiudicatario provvisorio, pur avendo partecipato alla vendita con incanto a mezzo di mandatario munito di mandato speciale, non possa partecipare alla gara in aumento di sesto personalmente o a mezzo di procuratore legale, atteso che una volta assicurato [ attraverso l’offerta in aumento ] l’esito dell’incanto corrisponde all’interesse della procedura di espropriazione la facilitazione alla partecipazione alla gara.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]