14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4407 del 23 luglio 1979
Testo massima n. 1
L’art. 579 c.p.c. vieta, con una disposizione di stretta interpretazione, la partecipazione all’asta pubblica del solo debitore esecutato; pertanto, la partecipazione alla predetta asta di un soggetto, nella qualità di persona interposta del coniuge del debitore esecutato, non integra violazione del predetto divieto ove manchi la prova che all’accordo interpositorio — se fittizio — abbia partecipato anche il debitore, ovvero — se reale — sia correlato un mandato, di quest’ultimo al coniuge, per l’acquisto del bene, oggetto dell’esecuzione.
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