14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2910 del 3 maggio 1980
Testo massima n. 1
A norma dell’art. 579 c.p.c. le offerte all’incanto debbono essere effettuate personalmente o per mezzo di mandatario munito di procura speciale, ricomprendendosi nella prima ipotesi ogni caso in cui la partecipazione dell’offerente è riconducibile ad una sua personale attività. Conseguentemente per le persone giuridiche tale collegamento è desumibile dalla normativa che ne regola il funzionamento e con riguardo alle società dalla preposizione institoria.
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Testo massima n. 2
La vendita con incanto, pur essendo predisposta al fine di ottenere la gara fra più concorrenti all’acquisto del bene pignorato, per conseguire il prezzo più vantaggioso, non può considerarsi invalida sol perché in concreto non si sia realizzata la pluralità degli offerenti. Infatti, la presentazione di un solo acquirente — mentre non dà luogo all’ipotesi di asta deserta, che presuppone la totale mancanza delle offerte — è prevista dal secondo comma dell’art. 581 c.p.c., che, stabilendo l’inefficacia delle offerte non superiori al prezzo base o alle offerte precedenti, implicitamente ammette, con la prima di tale alternativa, la possibilità di un solo partecipante.
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