14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2606 del 20 aprile 1985
Testo massima n. 1
In tema di vendita all’incanto di beni acquisiti al fallimento, il principio, secondo il quale le offerte, ivi incluse quelle in aumento del sesto, devono essere effettuate personalmente [ artt. 579 e 584 c.p.c., applicabili in forza del richiamo dell’art. 105 della legge fallimentare ], è rivolto a consentire all’ufficio la possibilità di identificare il soggetto autore della dichiarazione. L’inosservanza di quel principio, pertanto, non spiega effetti invalidanti, quando la suddetta esigenza risulti ugualmente assicurata [ nella specie, trattandosi di offerta consegnata direttamente al curatore, durante uno sciopero dei cancellieri, e poi depositato in cancelleria da un incaricato del curatore medesimo ].
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