14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5621 del 9 giugno 1994
Testo massima n. 1
In tema di espropriazione forzata immobiliare, il mandatario con procura speciale per la partecipazione all’incanto può compiere tutto il necessario per la realizzazione dell’incarico e può, quindi, anche opporsi alla richiesta di aumento di sesto, senza necessità di altra procura.
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Testo massima n. 2
In tema di espropriazione forzata immobiliare, il termine per l’opposizione di cui all’art. 617 c.p.c. avverso l’offerta di aumento di sesto decorre, per l’aggiudicatario provvisorio, dalla data in cui è stato personalmente avvisato dell’offerta più alta ed invitato a partecipare alla nuova gara, ai sensi dell’art. 573 c.p.c.
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