14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12653 del 11 dicembre 1995
Testo massima n. 1
Nell’espropriazione forzata immobiliare, la nullità derivante dalla omessa pubblicità straordinaria disposta dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 490 c.p.c. con l’ordinanza che dispone l’incanto, idonea a riverberarsi, con effetti anche per l’acquirente, sull’atto di aggiudicazione, deve essere fatta valere con opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., a pena di inammissibilità entro il termine di decadenza di cinque giorni dall’atto di aggiudicazione [ che chiude la fase dell’incanto ] se emesso in presenza della parte ovvero della sua comunicazione.
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