14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7296 del 13 maggio 2003
Testo massima n. 1
Gli effetti del provvedimento di sospensione della esecuzione emesso dal giudice ai sensi dell’art. 624 c.p.c. sono limitati al procedimento esecutivo nel quale è pronunciato il provvedimento, e non influiscono, quindi, sull’azione esecutiva resa astrattamente possibile dal titolo esecutivo, né sugli altri procedimenti esecutivi eventualmente promossi sulla base dello stesso titolo.
Testo massima n. 2
Nell’ambito dell’esecuzione forzata, l’intervento spiegato dal creditore munito del titolo esecutivo e garantito da ipoteca, dopo l’udienza di autorizzazione alla vendita ma prima della udienza fissata per la distribuzione del ricavato, per quanto tardivo, produce per tutto il successivo corso della procedura esecutiva gli stessi effetti dell’intervento tempestivo, ed in particolare abilita il creditore intervenuto al compimento di atti esecutivi.
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