14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6957 del 22 marzo 2007
Posted at 17:28h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il deposito del titolo esecutivo e del precetto, onde consentire al giudice di accertare la loro regolarità formale, al fine di procedere all’espropriazione immobiliare, non è soggetto a termine perentorio [ art. 557, secondo comma, c.p.c. ], e pertanto non è nulla l’ordinanza di vendita, se tali atti sono allegati al fascicolo dell’esecuzione in un momento successivo a quello disposto dalla norma
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