14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 17367 del 18 agosto 2011
Posted at 17:28h
in Massimario
Testo massima n. 1
La trascrizione del pignoramento immobiliare nei registri immobiliari è elemento necessario perché tale atto produca i suoi effetti, sicché la sua cancellazione, indipendentemente dalla validità o meno del titolo in base al quale essa è stata effettuata, impedisce di dare seguito all’istanza di vendita del bene immobile pignorato, giacché la cancellazione medesima opera come autonoma causa di estinzione della pubblicità, che ne fa venir meno gli effetti rispetto ad ogni interessato.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]