Cass. civ. n. 32805 del 27 novembre 2023

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE Appalto - Successione tra imprese - Art. 6 del c.c.n.l. Ambiente del 2012 - Rinnovo dell'art. 4 del c.c.n.l. del 1995 - Diritto soggettivo all'assunzione dei dipendenti dell'impresa subentrante - Sussistenza - Ragioni.


In caso di successione di imprese nell'appalto per il servizio di igiene urbana, la previsione dell'art. 6 del c.c.n.l. Ambiente del 2012, in rinnovo dell'art. 4 del c.c.n.l. del 1995, assume - a prescindere dalla configurabilità di un'ipotesi di tutela ex art. 2112 c.c. - efficacia cogente nei confronti delle imprese affidatarie del servizio di igiene ambientale, configurando un vero e proprio diritto soggettivo all'assunzione in capo al lavoratore alle dipendenze dell'impresa cessata, che rinviene la propria "ratio" nell'esigenza che l'avvicendamento nell'appalto non determini la perdita di occupazione dei lavoratori ad esso addetti in via ordinaria.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 31491 del 2023

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2112
Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 3 CORTE COST.
Contr. Coll. 16/05/1995 art. 4
Contr. Coll. 21/03/2012 art. 6

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