Avvocato.it

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 798 del 29 gennaio 1999

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 798 del 29 gennaio 1999

Testo massima n. 1

Nella esecuzione forzata per espropriazione mobiliare presso terzi di un credito, l’ammontare del credito per cui si procede non assume la funzione di limitare l’oggetto del pignoramento alla corrispondente parte del maggior credito indicato nell’atto di pignoramento come oggetto dello stesso, onde, qualora il terzo faccia dichiarazione positiva dell’esistenza del credito, i creditori intervenuti possono soddisfare i loro crediti sull’intera somma oggetto del credito pignorato. [ Nella specie il creditore procedente aveva genericamente pignorato le somme dovute dal terzo al debitore quale suo tesoriere, senza limitare il pignoramento all’ammontare corrispondente al suo credito ].

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze