14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2129 del 24 febbraio 1995
Testo massima n. 1
In tema di espropriazione presso terzi, dalla formulazione dell’art. 543 c.p.c. [ il quale prescrive che l’atto notificato personalmente al terzo deve contenere, tra l’altro, l’intimazione al destinatario di non disporre delle cose o delle somme dovute, senza ordine del giudice ] e dell’art. 546 stesso codice [ il quale prevede, inoltre, che dal giorno della notificazione di detto atto il terzo è soggetto agli obblighi imposti al custode relativamente alle cose ed alle somme a lui dovute ] va desunto, pur in assenza di un’espressa disposizione normativa a riguardo, che, nel caso in cui sia respinta la domanda di convalida di un precedente sequestro di mobili o crediti presso terzi, il giudice deve impartire al terzo l’ordine di dissequestro, con la conseguente sopravvenuta disponibilità dei mobili e delle somme vincolate con il precedente provvedimento cautelare.
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