14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1688 del 23 gennaio 2009
Testo massima n. 1
Nell’espropriazione presso terzi di somme di danaro, l’oggetto del pignoramento è costituito dall’intera somma di cui il terzo è debitore, e non dalla quota del credito per la quale l’esecutante agisce in forza del titolo esecutivo notificato [ ai sensi dell’art. 543 cod. proc. civ., nel testo “ratione temporis” vigente ], costituendo essa solo il limite della pretesa fatta valere “in executivis”; ne consegue che, in caso di pignoramento di somma depositata su conto corrente bancario, la banca presso cui è avvenuto il pignoramento, in quanto obbligata a vincolare l’intero suo debito nei confronti del debitore, legittimamente può rifiutare di pagare, al medesimo creditore pignorante e finché dura la predetta espropriazione, un assegno nel frattempo emesso dal debitore sul conto corrente a lui intestato.
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