14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5378 del 14 maggio 1991
Testo massima n. 1
La parziale pignorabilità degli stipendi, salari ed altre indennità relative al rapporto di lavoro privato, è prevista dall’art. 545 c.p.c. in considerazione della natura di tali crediti; natura che non viene meno nel momento della cessazione del rapporto di lavoro che ne costituisce la fonte, come risulta dal terzo comma dello stesso art. 545 che, contemplando espressamente anche le indennità dovute a causa di licenziamento, conferma la derivazione dei limiti di pignorabilità dalla natura di dette indennità e così l’irrilevanza della persistenza o cessazione del relativo rapporto di lavoro.
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