14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 685 del 18 gennaio 2012
Testo massima n. 1
In tema di espropriazione forzata presso terzi, le modifiche apportate dalle leggi 12 marzo 2004, n. 311 e 14 maggio 2005, n. 80 [ di conversione del d.l. 14 marzo 2005, n. 35 ] al d.p.r. 5 gennaio 1950, n. 180 [ approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni ] hanno comportato la totale estensione al settore del lavoro privato delle disposizioni originariamente dettate per il lavoro pubblico. Ne consegue che i crediti derivanti dai rapporti di cui al n. 3 dell’art. 409 c.p.c. [ nella specie, rapporto di agenzia ] sono pignorabili nei limiti di un quinto, previsto dall’art. 545 c.p.c..
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]