Cass. civ. n. 685 del 18 gennaio 2012

Testo massima n. 1


In tema di espropriazione forzata presso terzi, le modifiche apportate dalle leggi 12 marzo 2004, n. 311 e 14 maggio 2005, n. 80 (di conversione del d.l. 14 marzo 2005, n. 35) al d.p.r. 5 gennaio 1950, n. 180 (approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni) hanno comportato la totale estensione al settore del lavoro privato delle disposizioni originariamente dettate per il lavoro pubblico. Ne consegue che i crediti derivanti dai rapporti di cui al n. 3 dell'art. 409 c.p.c. (nella specie, rapporto di agenzia) sono pignorabili nei limiti di un quinto, previsto dall'art. 545 c.p.c..

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE