14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 124 del 12 gennaio 1978
Testo massima n. 1
In tema di condominio degli edifici, le disposizioni concernenti la nomina dell’amministratore, ancorché contenute nel regolamento accettato in seno agli atti di acquisto delle singole unità immobiliari, hanno natura strettamente regolamentare, e non contrattuale, in quanto sono rivolte a disciplinare l’organizzazione e la gestione dell’ente comune, senza incidere sui diritti individuali dei singoli partecipanti. La modificazione delle predette disposizioni, pertanto, non richiede il consenso di tutti i condomini, ma può essere validamente disposta con deliberazione maggioritaria dell’assemblea, ai sensi dell’art. 1136 c.c.
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