14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3771 del 27 giugno 1984
Testo massima n. 1
La violazione dell’art. 34 del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 [ ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari ], che attribuisce la delegabilità ai messi di conciliazione del solo potere di compiere atti di notificazione ma non di atti esecutivi, comporta che l’atto di esecuzione, come «l’esperimento di asta pubblica, compiuto dal messo di conciliazione su delega del pretore, non è affetto da inesistenza, postulante la mancanza di uno degli elementi costitutivi indispensabili per l’inquadramento dell’atto di cui trattasi in uno dei tipi previsti dall’ordinamento, bensì da nullità [ per violazione di una precisa norma di legge ] deducibile con opposizione agli atti esecutivi nelle forme e nei modi stabiliti dall’art. 617 c.p.c.
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