14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2880 del 19 maggio 1979
Testo massima n. 1
Non è impugnabile col ricorso per cassazione, a norma dell’art. 111 della Costituzione, il provvedimento con cui il pretore, nella espropriazione forzata mobiliare, a seguito di istanza del creditore pignorante, dichiarata l’urgenza, ai sensi degli artt. 3 della L. 7 ottobre 1969, n. 742 e 92 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, fissa nel periodo feriale l’udienza per la determinazione della data e delle modalità della vendita, in quanto tale provvedimento non ha natura decisoria, ma solo ordinatoria delle attività processuali, né ha carattere definitivo, essendo esperibile nei suoi confronti il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c.
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