Avvocato.it

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 937 del 24 gennaio 2012

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 937 del 24 gennaio 2012

Testo massima n. 1

In base al combinato disposto degli artt. 530, ultimo comma, e 525, terzo comma, c.p.c. [ nel testo antecedente le modifiche di cui al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80 ] applicabile “ratione temporis”, in caso di pignoramento di beni, o di deposito di somme da parte del debitore, al fine di evitare il pignoramento, di valore non superiore al limite di euro 5.164,57, stabilito dallo stesso art. 525 c.p.c., la vendita o l’assegnazione, in assenza di creditori intervenienti, possono essere disposti con decreto, senza che venga fissata apposita udienza per l’audizione delle parti, a norma del primo comma del citato art. 530 c.p.c..

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze