14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1175 del 23 maggio 1962
Testo massima n. 1
Ai fini dell’ammissibilità dell’intervento dei creditori nel processo esecutivo, i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito debbono risultare dal titolo che l’interveniente produce a sostegno della propria domanda. Difettano tali requisiti quando il titolo sia giudizialmente contestato e comunque non contenga la prova o l’accertamento del credito e la determinazione di esso in una somma specificata, pagabile immediatamente. [ Nella specie era stato ritenuto inammissibile l’intervento del locatore che aveva esibito, a prova di un credito per canoni, il contratto di locazione e l’ordinanza di rilascio dell’immobile per morosità ]. L’accertamento dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito per il quale si propone intervento nel procedimento esecutivo da altri iniziato, dev’essere compiuto dal giudice ed è irrilevante la mancata contestazione della sussistenza di tali requisiti da parte del creditore procedente.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]