14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1382 del 29 aprile 1969
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in Massimario
Testo massima n. 1
Gli artt. 474 e 525 c.p.c. condizionano l’inizio dell’esecuzione forzata mobiliare e l’intervento in essa alla titolarità di un credito certo, liquido ed esigibile, in condizioni cioè di essere immediatamente soddisfatto. Anche l’intervento di creditori titolari di crediti muniti di privilegio speciale sui mobili, oggetto dell’esecuzione promossa da altri, è condizionato alla sussistenza dei predetti requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
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