14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1292 del 27 febbraio 1979
Testo massima n. 1
Il requisito della certezza, liquidità ed esigibilità del credito costituisce una condizione di ammissibilità, in rito, dell’intervento nel processo esecutivo del creditore non munito di titolo esecutivo al fine della sua partecipazione alla distribuzione della somma che verrà ricavata dalla vendita dei beni pignorati; pertanto, la opposizione del debitore rivolta a contestare l’ammissibilità dell’intervento del creditore per difetto dei suddetti requisiti del credito, deve qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi.
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Testo massima n. 2
Nel caso di estensione del pignoramento a favore del creditore intervenuto nell’esecuzione e non munito di titolo esecutivo, a norma dell’art. 527, primo comma, ultima parte, c.p.c., il debitore, che si opponga, deducendo l’illegittimità dell’estensione del pignoramento per non avere il credito dell’intervenuto i requisiti della certezza, liquidità o esigibilità, propone opposizione alla esecuzione, in quanto contesta il diritto all’ulteriore esercitabilità dell’azione esecutiva. Incombe, pertanto, al creditore intervenuto, ed interessato all’estensione dell’azione esecutiva, l’onere di dimostrare la certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
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