14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 539 del 18 gennaio 2002
Testo massima n. 1
In caso di opposizione di terzo avverso il pignoramento eseguito contro una società [ nella specie, a r.l. ], quando detto atto esecutivo venga effettuato in un luogo che oltre ad essere la residenza del terzo sia anche luogo di appartenenza della società debitrice, che ivi svolga la sua normale attività amministrativa con l’arredo di ufficio indispensabile, non merita censura in sede di legittimità la valutazione del giudice di merito che, in virtù dello stabile rapporto di fatto tra il debitore e detto luogo di sua appartenenza in comune con altri, ritenga sussistente la condizione di proprietà, in capo allo stesso debitore, di quei beni per i quali il diritto, oltre che conclamato dalla presunzione di possesso, è reso altresì verosimile dalla reale destinazione all’attività esercitata.
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