14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 23625 del 20 dicembre 2012
Testo massima n. 1
In tema di espropriazione mobiliare presso il debitore, l’art. 513 c.p.c. pone una presunzione di titolarità in capo a quest’ultimo dei beni che si trovano nella sua casa e negli altri luoghi a lui appartenenti; pertanto, poiché l’attività svolta dall’ufficiale giudiziario in sede di pignoramento mobiliare è meramente esecutiva, è preclusa al medesimo qualsiasi valutazione giuridica dei titoli di appartenenza dei beni da sottoporre al pignoramento, rimanendo a disposizione degli eventuali terzi proprietari lo strumento processuale dell’opposizione di terzo all’esecuzione.
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