14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15219 del 19 luglio 2005
Testo massima n. 1
Ai fini dell’intervento nel processo esecutivo e della partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è sufficiente la titolarità di un credito liquido, cioè determinato nel suo ammontare, esigibile, ossia non soggetto a termine o condizione, e certo, nel senso generico di individuato in tutti i suoi elementi; non è invece necessario il possesso di un titolo esecutivo, di cui il creditore ha bisogno soltanto per poter compiere atti di impulso, e che può quindi acquisire anche in un momento successivo all’intervento, purché prima del compimento dell’atto di impulso.
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