14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1930 del 29 marzo 1982
Testo massima n. 1
Quando i condomini partecipanti all’assemblea riunita in prima convocazione provvedono a deliberare, malgrado la mancanza del numero dei partecipanti e del requisito di valore richiesti per la valida costituzione dell’assemblea, è preclusa la possibilità della riunione dell’assemblea stessa in seconda convocazione [ salva l’ipotesi in cui vi intervengano tutti i condomini, compresi quelli che avevano preso parte alla riunione in prima convocazione ]. Ne consegue che al fine della revoca della deliberazione adottata nella prima riunione, si deve procedere alla riconvocazione dell’assemblea con le forme e le modalità prescritte dall’art. 66 delle disp. att. c.c.
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