14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5867 del 8 novembre 1982
Testo massima n. 1
In tema di conversione del pignoramento, ex art. 495 c.p.c., venendo meno la fase della vendita [ ormai inutile ] e, conseguentemente, l’udienza per determinarne le modalità, il limite temporale per il tempestivo intervento di altri creditori nell’esecuzione è costituito dall’udienza che, ai sensi del secondo comma del citato art. 495, il giudice dell’esecuzione deve fissare per sentire le parti, prima di emettere l’ordinanza di conversione.
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Testo massima n. 2
La conversione del pignoramento ha l’effetto di sostituire, nel vincolo, una somma di denaro – pari all’importo delle spese e dei crediti – al bene oggetto del pignoramento, il quale, pertanto, permane, vincolando, dopo la sostituzione, la somma depositata al soddisfacimento dei crediti per cui si procede, comprensivi degli interessi e delle spese. Conseguentemente l’iter procedurale deve proseguire fino a tale soddisfacimento che – restando soppressa la sola fase della vendita, ormai inutile – avviene con la distribuzione della somma di denaro, depositata in sostituzione del bene pignorato, fra il creditore pignorante e quelli intervenuti, senza che una tale fase possa essere omessa, mentre le controversie di cui all’art. 512 c.p.c., attinenti alla sussistenza o all’ammontare di uno o più crediti ovvero di diritti di prelazione, vanno sollevate soltanto nel corso di essa.
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