14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12197 del 2 ottobre 2001
Testo massima n. 1
L’importo dovuto per la determinazione della somma da sostituire alle cose o ai crediti pignorati, determinato con ordinanza del giudice dell’esecuzione, consiste in una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese. In ipotesi di esecuzione nei confronti di più soggetti che, come nel caso di specie presentino unitamente l’istanza di conversione, devono essere conteggiati i crediti dei creditori intervenuti, indipendentemente dalla circostanza che tali crediti riguardino alcuni o tutti i debitori esecutati.
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Testo massima n. 2
L’opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione determina la somma da sostituire al bene pignorato a norma dell’art. 495 c.p.c. concerne la verifica che la determinazione della somma in concreto effettuata dal giudice dell’esecuzione sia conforme ai criteri desumibili dall’art. 495 c.p.c., mentre non riguarda l’accertamento dell’esistenza e dell’ammontare dei crediti dei creditori intervenuti, che è questione proponibile o in sede di distribuzione a norma dell’art. 512, ovvero mediante l’opposizione ex art. 615 c.p.c.
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