Avvocato.it

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2220 del 23 ottobre 1965

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2220 del 23 ottobre 1965

Testo massima n. 1

Nell’espropriazione immobiliare, la facoltà di chiedere la conversione del pignoramento, prevista dall’art. 495 c.p.c., qualora si proceda col sistema della vendita con incanto, non è più esercitabile dopo l’aggiudicazione del bene, oggetto del pignoramento; e ciò in quanto, se è vero che, ai sensi dell’art. 586 c.p.c., il trasferimento della proprietà dell’immobile all’aggiudicatario si opera solo in conseguenza della emissione del decreto di trasferimento da parte del giudice dell’esecuzione, è anche vero che l’aggiudicatario, per effetto della aggiudicazione, è già titolare di un vero e proprio diritto soggettivo a conseguire la proprietà dell’immobile, sia pure nel concorso di determinate condizioni [ esatto adempimento dell’obbligo di depositare il prezzo nel termine stabilito — mancate offerte di un maggior prezzo entro 10 gg. dall’aggiudicazione — v. artt. 587 e 584 c.p.c. ].

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze