14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2220 del 23 ottobre 1965
Testo massima n. 1
Nell’espropriazione immobiliare, la facoltà di chiedere la conversione del pignoramento, prevista dall’art. 495 c.p.c., qualora si proceda col sistema della vendita con incanto, non è più esercitabile dopo l’aggiudicazione del bene, oggetto del pignoramento; e ciò in quanto, se è vero che, ai sensi dell’art. 586 c.p.c., il trasferimento della proprietà dell’immobile all’aggiudicatario si opera solo in conseguenza della emissione del decreto di trasferimento da parte del giudice dell’esecuzione, è anche vero che l’aggiudicatario, per effetto della aggiudicazione, è già titolare di un vero e proprio diritto soggettivo a conseguire la proprietà dell’immobile, sia pure nel concorso di determinate condizioni [ esatto adempimento dell’obbligo di depositare il prezzo nel termine stabilito — mancate offerte di un maggior prezzo entro 10 gg. dall’aggiudicazione — v. artt. 587 e 584 c.p.c. ].
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