14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1955 del 17 luglio 1963
Testo massima n. 1
La procedura di correzione degli errori materiali, nonostante sia compresa fra le norme del processo di cognizione vero e proprio [ artt. 287 e ss. c.p.c. ] è applicabile anche al processo esecutivo, non soltanto con riferimento alle sentenze che concludono gli episodi di cognizione dello stesso e che di fatto non siano state appellate ma anche alle ordinanze del giudice dell’esecuzione che, a norma dell’art. 487 c.p.c., sono assimilate a quelle del giudice istruttore del processo di cognizione e assoggettate alla disciplina di cui agli artt. 176 e ss. [ in quanto applicabili ] e 186 del codice di rito, se tali ultimi provvedimenti, a prescindere dalla loro impugnabilità, non siano più, per essere stati eseguiti, revocabili dal giudice nell’esercizio del potere-dovere di rilevare ex officio l’eventuale invalidità, inesistenza del provvedimento e di disporre la conseguente revoca nel limite temporale dell’avvenuta esecuzione.
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