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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2867 del 2 aprile 1997

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2867 del 2 aprile 1997

Testo massima n. 1

In tema di espropriazione forzata immobiliare, il decreto di trasferimento indicato nell’art. 586 c.p.c. è atto del processo esecutivo che può essere revocato dal giudice dell’esecuzione quando questi accerti che prima della sua emanazione non è stato versato il prezzo dell’aggiudicazione con le modalità indicate nell’ordinanza di vendita.

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