14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5164 del 6 aprile 2001
Posted at 17:27h
in Massimario
Testo massima n. 1
Nell’espropriazione forzata immobiliare, l’ordinanza che dispone l’incanto trova il suo momento esecutivo [ art. 487 c.p.c. ] nell’aggiudicazione, con la conseguenza che, finché non si sia avuta aggiudicazione, detta ordinanza può sempre essere revocata dal giudice che l’ha emessa [ fattispecie in cui la revoca dell’ordinanza de qua era intervenuta prima del compimento dell’incanto ].
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