14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1936 del 10 febbraio 2003
Testo massima n. 1
In tema di esecuzione forzata, il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione, nel corso di un processo di espropriazione forzata immobiliare, dichiara la nullità dell’aggiudicazione pronunciata all’esito dell’incanto [ nella specie, in quanto tenuto nell’ufficio del giudice anzichè nell’aula d’udienza usualmente utilizzata a questo fine ], fissando un nuovo incanto, non è giuridicamente inesistente, in quanto è adottato dal giudice dell’esecuzione in forza del potere di revoca dei propri provvedimenti [ art. 487, primo comma, c.p.c. ], esercitabile per ragioni determinate da vizi del provvedimento, oltre che da valutazioni di inopportunità, originaria o sopravvenuta, sino a quando l’ordinanza di aggiudicazione provvisoria non abbia avuto definitiva esecuzione con la pronunzia del decreto di trasferimento del bene.
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Testo massima n. 2
L’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, nel corso di un processo di esecuzione forzata immobiliare, revoca un suo precedente provvedimento con cui aveva dichiarato la nullità dell’incanto e revocato l’aggiudicazione provvisoria del bene, produce l’effetto di ripristinare l’efficacia dell’aggiudicazione dalla data in cui il provvedimento è reso conoscibile; pertanto, deve ritenersi tempestiva l’offerta di aumento di sesto presentata [ nella specie, da parte di colui il quale aveva chiesto ed ottenuto il provvedimento dichiarativo della nullità dell’incanto ] prima della comunicazione del secondo provvedimento di revoca, ma successivamente al termine di dieci giorni dallo svolgimento dell’incanto dichiarato nullo
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