14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3723 del 9 marzo 2012
Testo massima n. 1
Il provvedimento del giudice dell’esecuzione di rigetto dell’istanza di modifica o di revoca di un proprio precedente provvedimento rientra nel novero degli atti esecutivi impugnabili [ e cioè opponibili o reclamabili ] solo quando, pur rimanendo inalterata la posizione delle parti rispetto a tale precedente provvedimento, possa loro derivare pregiudizio dagli argomenti addotti dal giudice a sostegno del diniego, altrimenti consentendosi, mediante l’opposizione agli atti o il reclamo contro il provvedimento negativo, di riaprire a favore della parte decadutane la possibilità di far valere i vizi da cui era affetto il provvedimento precedente. Il provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca o modifica, che non arrechi alla parte alcun ulteriore pregiudizio, neppure è ricorribile per Cassazione, ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost. per far valere eventuali vizi formali, che avrebbero dovuto essere oggetto [ nei termini di cui all’art. 617 c.p.c. ] di opposizione agli atti avverso l’ordinanza precedente.
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