14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1618 del 26 gennaio 2005
Testo massima n. 1
Nel processo esecutivo non è configurabile un formale contraddittorio con le caratteristiche proprie del processo di cognizione. Pertanto, poichè nel procedimento disciplinato dall’art. 485 c.p.c. la comparizione delle parti è preordinata soltanto a consentire il miglior esercizio della potestà di ordine del giudice dell’esecuzione, l’omessa comunicazione al debitore del provvedimento con il quale sia stata fissata l’udienza per la sua comparizione, non cagiona di per sè la nullità degli atti esecutivi compiuti potendo il debitore insorgere con l’opposizione al successivo atto esecutivo compiuto nei modi e nei termini di cui all’art. 617 c.p.c. per far valere eventuali vizi di tali atti. Nè detto principio contrasta con il disposto dell’art. 82 delle disp. att. del codice di rito, che si riferisce al rinvio delle udienze di prima comparizione e d’istruzione, le quali non sono compatibili con la struttura e la funzione del processo esecutivo.
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