14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 19228 del 14 settembre 2007
Testo massima n. 1
Il decreto del giudice dell’esecuzione con il quale, a seguito di opposizione agli atti esecutivi contro il decreto di trasferimento, viene concesso il provvedimento ritenuto opportuno [ art. 618, primo comma, c.p.c. ] e disposto che il decreto di trasferimento non possa essere eseguito sino all’udienza fissata per la comparizione delle parti, è un provvedimento di sospensione adottato a seguito di impugnazione del titolo esecutivo e dal giudice di tale impugnazione [ art. 623 c.p.c. ] e non solo un provvedimento di sospensione emesso in dipendenza di opposizione all’esecuzione e dal giudice dell’esecuzione, spiegando, perciò, i suoi effetti sia sul diritto a procedere ad esecuzione forzata, sia sul processo esecutivo dal cui giudice è stato emanato. [ Nella specie, la S.C. ha, altresì, affermato che il provvedimento ha la stessa natura di quello adottato, in base all’art. 351, terzo comma, c.p.c., dal giudice dell’appello, che, se ricorrono gravi motivi di urgenza, può disporre provvisoriamente l’immediata sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza ].
Testo massima n. 2
Qualora nel corso dell’esecuzione immobiliare, dopo che sia stato emesso il decreto di trasferimento e l’assegnatario abbia intimato precetto di rilascio dell’immobile sulla base di detto titolo esecutivo [ art. 586, terzo comma, c.p.c. ], il giudice dell’esecuzione, a seguito di opposizione agli atti esecutivi, abbia disposto [ art. 618, primo comma, c.p.c. ] che il decreto di trasferimento non possa essere eseguito sino all’udienza fissata per la comparizione delle parti e poi, in detta sede, abbia revocato il provvedimento reso inaudita altera parte con ordinanza non pronunziata in udienza, il termine di cui all’art. 481, primo comma, c.p.c., rimasto sospeso, riprende a decorrere non dalla pubblicazione dell’ordinanza, ma dalla sua comunicazione, che segna il momento in cui la parte ha legale conoscenza dell’ordinanza [ art. 134, secondo comma, c.p.c. ] ed è posta nelle condizioni di proseguire la propria attività. A tale conclusione si deve pervenire non tanto sulla scorta dell’art. 627 c.p.c., nella parte in cui fa riferimento alla comunicazione della sentenza non passata in giudicato, come al momento in cui il termine riprende a decorrere, quanto dell’esigenza che dell’art. 481, secondo comma, c.p.c., sia fatta un’applicazione costituzionalmente orientata, a garanzia del diritto di difesa, tenuto conto delle sentenze della Corte costituzionale 15 dicembre 1967 n. 139 e 6 luglio 1971 n. 159, oltre che, in particolare, della sentenza dello stesso giudice delle leggi 4 marzo 1970 n. 34, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del primo comma dell’art. 297 c.p.c., nella parte in cui dispone che il termine utile per la richiesta di fissazione della nuova udienza del processo di cognizione sospeso decorre dalla cessazione della causa di sospensione, anziché dalla conoscenza che ne hanno le parti del processo sospeso.
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