14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9292 del 9 luglio 2001
Posted at 17:27h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’atto di precetto deve essere sottoscritto dalla parte o dal difensore; quando manchi la sottoscrizione, l’atto è affetto da nullità insanabile e l’opposizione è proponibile anche dopo il termine di cinque giorni dalla notifica; la nullità è, invece, sanabile quando il precetto è sottoscritto da difensore non munito di procura al momento della notifica e la denuncia del relativo vizio dà luogo ad opposizione agli atti esecutivi.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]