14 Mag Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 13038 del 24 maggio 2013
Testo massima n. 1
Il vizio di notificazione del precetto rileva se di gravità tale da determinare la inesistenza della notificazione, ovvero l’impossibilità di raggiungere il suo scopo tipico, lasciando a disposizione del debitore un termine per adempiere inferiore a quello minimo di dieci giorni sancito dall’artt. 480 cod. proc. civ. sicché, ove tale notificazione sia eseguita da un ufficiale giudiziario territorialmente incompetente la conseguente nullità, non impedendo il perseguimento delle finalità del precetto, è sanata dall’avvenuta proposizione, da parte dell’intimato, dell’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ..
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