Cass. civ. n. 10591 del 25 ottobre 1993

Testo massima n. 1


Il creditore che, nel giudizio di opposizione a precetto, eccepisce l'incompetenza per territorio del giudice del luogo di notifica del precetto, sostenendo di avere indicato un diverso luogo di residenza o di avere eletto domicilio in altro luogo e, conseguentemente, invocando il criterio di collegamento previsto dalla prima parte del terzo comma dell'art. 480 c.p.c., ha anche l'onere - in presenza della relativa contestazione da parte del debitore - di provare che nel luogo da lui prescelto con l'atto di precetto vi siano beni da sottoporre a pignoramento, essendo, questa una essenziale condizione per radicare la competenza del giudice nel luogo della residenza indicata o del domicilio eletto.

Testo massima n. 2


Nell'opposizione a precetto proposta da uno solo dei debitori tenuti in solido al risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli non è necessaria la partecipazione al giudizio degli altri debitori, essendo il litisconsorzio necessario di carattere processuale imposto dalla legge (art. 23, L. 24 dicembre 1969, n. 990) solo per il giudizio di accertamento della responsabilità dell'assicurazione e non ricorrendo ipotesi di litisconsorzio necessario di carattere sostanziale, dato che l'obbligazione solidale non dà luogo ad un rapporto unico ed inscindibile.