14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 25861 del 2 dicembre 2011
Testo massima n. 1
La disciplina relativa al luogo di notifica, fissata dal terzo comma dell’art. 480 c.p.c., si riferisce unicamente alle notifiche dell’eventuale opposizione a precetto, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., e dei conseguenti atti endoprocessuali, mentre la notificazione della sentenza, che abbia definito il giudizio introdotto da tale opposizione al fine della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, segue la regola generale di cui, alternativamente, agli artt. 285 e 170 c.p.c., per la parte costituita mediante procuratore o personalmente, o all’art. 292 c.p.c., per il contumace. [ Nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha negato la tardività dell’appello, eccepita sulla ritenuta efficacia, ai fini sollecitatori dell’impugnazione, della notifica della sentenza di primo grado del giudizio di opposizione a precetto effettuata presso la cancelleria nei confronti dell’intimante contumace, stante la compressione del diritto di difesa di quest’ultimo e l’ingiustificata disparità di trattamento, rispetto al contumace nel processo ordinario di cognizione, che deriverebbero dall’estensione, a tali fini, della portata dell’art. 480, terzo comma, c.p.c. ].
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