14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12230 del 25 maggio 2007
Testo massima n. 1
Il precetto deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione degli elementi che permettano l’esatta identificazione del titolo esecutivo, in quanto requisito formale indispensabile perché il precetto stesso possa raggiungere lo scopo, che è quello di assegnare al debitore un termine per adempiere l’obbligo risultante dal titolo dispositivo e di preannunciare, per il caso di mancato adempimento, l’esercizio dell’azione esecutiva. [ Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza che aveva accolto l’opposizione agli atti esecutivi, perché non era indicata la data di notificazione del titolo e non era possibile comprendere, a causa dell’inserimento di voci non previste in sentenza, a quale titolo l’intimante avesse fatto riferimento ].
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