14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6706 del 15 maggio 2001
Testo massima n. 1
È regola vigente nel codice di rito che le nullità formali, cioè derivanti dall’inosservanza delle forme prescritte per il compimento di un atto, si sanino se non sono dedotte dalla parte interessata nei tempi e nei modi previsti dalla legge, in particolare, per le nullità delle notificazioni l’art. 160 c.p.c. prevede la loro sanatoria con il raggiungimento dello scopo o se non sono dedotte dalla parte interessata in prima istanza o difesa successiva all’atto o alla notifica di esso. Pertanto, in caso di nullità della notifica del precetto [ nella specie, perché notificato in luogo diverso dalla residenza e dal domicilio del debitore ], questo è suscettibile di sanatoria se la nullità non è dedotta nei cinque giorni dall’effettiva conoscenza dell’atto, dovendosi presumere che la stessa sia avvenuta con la notificazione del primo atto di esecuzione [ pignoramento ].
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