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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3593 del 28 aprile 1990

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3593 del 28 aprile 1990

Testo massima n. 1

Nel processo esecutivo per espropriazione forzata in base a cambiale, unico atto preliminare è la notifica al debitore del precetto, il quale deve contenere la trascrizione non necessariamente integrale del titolo di credito bensì la indicazione degli elementi essenziali per la sua individuazione, con la conseguenza che la incompleta trascrizione del titolo nell’atto di precetto, tale da non consentire al debitore l’accertamento della legittima detenzione dello stesso da parte del creditore procedente, determina la nullità del precetto deducibile con l’opposizione ex art. 617 c.p.c. davanti al pretore, funzionalmente competente.

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