14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6448 del 23 aprile 2003
Testo massima n. 1
In tema dì riscossione coattiva delle entrate patrimoniali, la notificazione dell’ingiunzione di pagamento, che nell’esecuzione speciale disciplinata dal R.D. n. 639 del 1910 costituisce [ anche ] il titolo esecutivo, assolve a funzione non diversa da quella della notificazione del titolo esecutivo ex art. 479 c.p.c., sicché la sua mancanza di fatto o inesistenza giuridica determina [ in relazione al profilo considerato ] la nullità del pignoramento, da denunciarsi con opposizione agli atti esecutivi, nei cinque giorni successivi a quello del relativo compimento.
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Testo massima n. 2
Quando è proposta un’opposizione esecutiva spetta al giudice dell’esecuzione, quale giudice preposto alla direzione di tale processo, provvedere sull’istanza di sospensione dell’esecuzione [ art. 624 c.p.c. ] o del processo esecutivo [ art. 618 c.p.c. ], con ordinanza impugnabile con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi.
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