14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 20634 del 22 settembre 2006
Testo massima n. 1
La sopravvenienza, successivamente alla proposizione dell’opposizione al precetto, delle condizioni di esistenza della pretesa esecutiva non può essere presa in considerazione dal giudice dell’opposizione perché non rilevante al fine di decidere la domanda e, quindi, per statuire sul diritto che ne è oggetto, che è quello di veder acclarato, con un accertamento negativo, che al momento della notificazione del precetto non vi erano le condizioni di esistenza della pretesa esecutiva. Ne consegue che l’eventuale sopravvenienza delle condizioni dell’azione esecutiva non può configurarsi come un fatto principale e, quindi, come un’eccezione, rispetto ai fatti costituivi della domanda proposta con l’opposizione.
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Testo massima n. 2
Se le condizioni di esistenza ed esigibilità della pretesa esecutiva non erano esistenti al momento della intimazione del precetto e per tale ragione il precetto, sia stato opposto, il creditore che voglia iniziare l’esecuzione sulla base della sopravvenienza di dette condizioni nel corso del giudizio di opposizione deve intimare un nuovo precetto, perché, se dà corso all’esecuzione sulla base del precetto opposto, si espone al rischio che il debitore proponga opposizione agli atti esecutivi contestando che l’esecuzione è iniziata senza la previa notifica del precetto, essendo la riferibilità del primo precetto a questa nuova esecuzione impedita dal fatto che esso non poteva contemplare [ e fondarsi sul ]le condizioni di esistenza ed esigibilità sopravvenute.
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