14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5591 del 9 marzo 2011
Testo massima n. 1
Nel regime dell’art. 479, secondo comma, cod. proc. civ., introdotto dall’art. 2, terzo comma, lett. e ], del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con mod., nella legge 14 maggio 2005, n. 80, qualora il titolo esecutivo costituito da una sentenza [ o da altro provvedimento avente natura di titolo esecutivo ] venga notificato al difensore della parte nel giudizio in cui il titolo si è formato, domiciliatosi presso la stessa parte, la notificazione, pur difforme dallo schema legale della suddetta norma per non essere stata indirizzata alla parte personalmente, non può ritenersi nulla, perché è idonea al raggiungimento dello scopo che una notifica eseguita personalmente alla parte medesima avrebbe dovuto raggiungere, cioè quello di determinare la conoscenza del titolo in capo ad essa.
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