Avvocato.it

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15361 del 13 luglio 2011

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15361 del 13 luglio 2011

Testo massima n. 1

In tema di notificazione del titolo esecutivo ad enti pubblici, il legislatore non ha derogato espressamente al comma secondo dell’art. 479 c.p.c. in forza di quanto stabilito – con norma eccezionale e, dunque, non applicabile analogicamente – dall’art. 14, comma 1 bis, del d.l. n. 669 del 1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 30 del 1997, introdotto dall’art. 147 della legge n. 388 del 200 e sostituito dall’art. 44, comma 3, lett. b ] del d.l. n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 326 del 2003, a mente del quale, gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto e di pignoramento e sequestro devono essere notificati, a pena di nullità, presso la struttura territoriale dell’ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati. Ne consegue che non sussiste la nullità della notificazione del titolo esecutivo effettuata, ai sensi del citato art. 479, secondo comma, presso la sede centrale e legale dell’ente pubblico debitore, anziché nelle sue sedi periferiche.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze