14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7067 del 25 giugno 1993
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in Massimario
Testo massima n. 1
Alla stregua del principio [ ricavabile dal primo comma dell’art. 477 c.p.c. ], nel caso di titolo esecutivo emesso nei confronti di un determinato debitore, il creditore, il quale intende esercitare l’azione esecutiva nei confronti del successore a titolo universale del detto debitore, deve provvedere alla notificazione del titolo, in forma esecutiva, al successore, anche quando la notificazione di esso sia già stata effettuata nei confronti dell’originario debitore.
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